RLS: Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) per l’Area della Ricerca di Bologna

  • Andrea Bertoni – andrea.bertoni @ unimore.it
  • Stefano Squarzoni – squarzoni @ area.bo.cnr.it
  • Daniele Tedesco – daniele.tedesco @ isof.cnr.it
  • Francesco Valle – f.valle @ bo.ismn.cnr.it
  • Alberto Zanelli – alberto.zanelli @ isof.cnr.it

Lista distribuzione email RLS Bologna: rls-bologna@cnr.it

La competenza territoriale delle RLS si estende per le “unità produttive” di Bologna e Modena dei seguenti Istituti:

  • IBE Istituto di Bioeconomia
  • IMM Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi
  • ISAC Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima
  • ISMAR Istituto di Scienze Marine
  • ISMN Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati
  • ISOF Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività
  • ISP Istituto di Scienze Polari – Sede secondaria di Bologna
  • IEIIT Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni
  • IGSG Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari
  • IGM Istituto di Genetica Molecolare
  • CNRNANO Istituto di Nanoscienze

Le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza fissate dall’art. 50 del “Testo unico per la sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2018) sono le seguenti:

  1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
    1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
    3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
    4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
    5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
    8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
    9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
    10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
    11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
    12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
    13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
  3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
  5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
  6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di
    valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
  7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

A fronte di un numero minimo di 3 RLS previsto dalla Legge, le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Area della Ricerca di Bologna hanno deciso di candidarsi in num. di 6, a causa dell’articolazione territoriale e della numerosità dei fattori di pericolo presenti in Area.